ECM
Cos’è l’ECM
La riforma Bindi della Sanità (Decreto legislativo 229 del 1999) ha introdotto il sistema italiano di Educazione continua in medicina (ECM) che effettivamente è stato avviato dal 1° gennaio 2002. Educazione continua in medicina (ECM) è un programma nazionale di attività formative che prevede il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo medico. L’ECM comprende l’aggiornamento professionale e le attività finalizzate a migliorare le competenze, le abilità cliniche, le conoscenze tecniche e manageriali dei professionisti sanitari. L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
A chi è rivolta
Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale. I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità. Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario: medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
È esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.
Come si valuta
La partecipazione ai programmi ECM si misura attraverso l’acquisizione di “crediti formativi”. Secondo la definizione del Ministero, “i crediti formativi sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità”. I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. I crediti formativi sono espressi in numeri e sono validi su tutto il territorio nazionale.
In data 1° agosto 2007 l’accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina ha stabilito che ogni professionista sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007.
Nell’Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è riportato quanto segue: “In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.
Con l’Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.
La Commissione nazionale per la Formazione Continua ha determinato che il debito formativo per tutte le professioni è di 150 crediti anche per il triennio 2017-2019, confermati poi anche per il triennio 2020-2022 e anche 2023-2025.
La CNFC nella riunione dell’8 giugno 2022 ha deliberato relativamente all’applicazione del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. “La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative” e l’art. 16 quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale”
Come sancito dalla delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)” , i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:
– Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
-Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
– Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
– Società scientifiche.
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinica! Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica del! ‘apprendimento.
I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test .finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di l credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base del! ‘impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’ AP P del Co. Ge. Aps,
L ‘ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo
formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.
Occorre poi tenere presente che mentre per i liberi professionisti non esiste una calendarizzazione annuale vincolante, i lavoratori dipendenti (o parasubordinati) sono tenuti a rispettare una pianificazione di 50 crediti/anno salvo eventuali riduzioni od esoneri.